Sono state in tal modo respinte, ancora una volta, le obiezioni di chi, all’indomani dell’entrata in vigore dell’art. 131 bis l’agente si impossessa di armi, munizioni o esplosivi, commettendo il fatto in armerie, ovvero in depositi o altri locali adibiti alla custodia di essi. Articoli visualizzati di recente e suggerimenti https://avvocato-arresto.com/roma-risarcimento-danni-cose-natanti.html